L'Art. 40 prevede che, ferme le disposizioni di maggior tutela in materia di informazioni ambientali, le amministrazioni pubblicano le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, lettera a), del D . Lgs. n. 195/2005 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo D. Lgs. 


Stato dell’ambiente
Fattori inquinanti
Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto
Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale nazionale
Stato della salute e della sicurezza umana
Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Pagina aggiornata il Wed Jan 07 14:15:00 CET 2026

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